La domanda di condono edilizio non potrebbe essere accettata nel caso in cui non si rispettino le regole riferite al pagamento delle rate dell’oblazione e per il pagamento degli oneri accessori.

In merito a questa questione si è, infatti, espresso il Consiglio di Stato con la recente sentenza 1514 del 2018.

Domanda di condono edilizio, i termini tassativi

In particolare, i giudici si sono occupati di spiegare come la legge che si occupa di regolare il condono edilizio abbia previsto quelli che sono termini tassativi per il pagamento sia delle oblazioni sia degli oneri concessori.

Tali termini non possono essere derogati in quanto, così come ha spiegato il Consiglio di Stato, consentire una dilazione di pagamento a livello delle oblazioni comporterebbe una lesione dei valori che sono sottesi rispetto alla previsione propria delle disposizioni.

Domanda di condono edilizio, il caso di specie

In particolare, i giudici amministrativi si sono occupati di un caso nel quale il proprietario di un immobile si era occupato di effettuare una sopraelevazione, che aveva portato alla creazione di due unità immobiliari.

Dopo l’intervento, aveva effettuato domanda di condono edilizio, ma il Comune aveva respinto la sua istanza in quanto il richiedente non si era occupato di pagare la cifra riferita alla prima oblazione, e no aveva versato neppure gli oneri concessori.

Il richiedente, di contro, indicava come fosse il Comune a doversi occupare di invitarlo a regolarizzare la sua domanda di sanatoria. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato l’ordine di demolizione.