Il rilascio di titoli edilizi, come può accadere nel caso di un permesso di costruire, può sembrare un tipo di attività che non richiede un particolare controllo da parte delle autorità del Comune competente per territorio.

Tuttavia, tale assunto è sbagliato, in quanto sembra che in moltissimi casi sia necessario un controllo specifico dell’Amministrazione al fine di concedere il titolo stesso. Tuttavia, tali controlli dovranno avere delle caratteristiche ben specifiche al fine di andare a rispettare quanto sia previsto dalla legge.

Per questo a tal riguardo è intervenuto il TAR Basilicata, con la sentenza 7 marzo 2018, numero 177.

Rilascio di titoli edilizi, come si eseguono i controlli

In particolare, i giudici amministrativi hanno voluto rimarcare come il decreto 380 del 2001 al suo articolo 11 preveda che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia altri titoli per richiederlo.

Proprio con riferimento a tali disposizioni, si prevede la necessità, da parte del Comune, di andare a controllare il rispetto dei limiti privatistici previsti dalla legge.

Tuttavia, tali limiti dovranno essere conosciuti, o comunque facilmente conoscibili, da parte del soggetto che effettui la richiesta per l’ottenimento del titolo.

Per tali motivi secondo il TAR il controllo che viene effettuato da parte delle Amministrazioni potrà diventare una mera presa d’atto riferita al rispetto dei limiti previsti.

Non si ritiene, invece, necessaria una valutazione approfondita di quelli che possono essere altri elementi che esulino dai limiti che siano espressamente previsti dalla legge.