Esistono opere che spesso possono portare a dubbi in merito alle procedure da seguire, come può accadere per la realizzazione di un soppalco.

Questa struttura, infatti, in molti casi non viene percepita come in grado di modificare radicalmente un appartamento, ed è per questi motivi che ci si potrebbe ritrovare a realizzarla senza la richiesta di permessi.

Per chiarire i dubbi che potrebbero ancora sussistere in merito è intervenuto il TAR Campania, sezione IV di Napoli, con la sentenza 1273 del 26 febbraio del 2018.

Realizzazione di un soppalco e la sua natura

In particolare, bisognerebbe chiarire quale sia la natura di un soppalco. Infatti, così com’è stato più volte rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa, la realizzazione di un soppalco non può rientrare nell’ambito di quegli interventi che si possono interpretare come meramente di restauro.

Esso, infatti, consente di andare a modificare radicalmente quella che è la superficie utile dell’appartamento.

Realizzazione di un soppalco e la richiesta dei permessi

La modifica della superficie vivibile di un appartamento che si verifica a seguito della realizzazione di un soppalco può essere vista come una forma di aggravio a livello del carico  urbanistico per l’immobile interessato dall’intervento.

Per questo motivo, nel momento in cui il soppalco non sia di modeste dimensioni sarà necessario, per essere in regola, richiedere ed ottenere il permesso di costruire.

Nei casi in cui, invece, il soppalco sia stato realizzato con la mera intenzione di utilizzarlo come deposito oppure come ripostiglio, non sarà necessario ottenere le autorizzazioni indicate.