Nel momento in cui si compia quello che è un abuso, o comunque un illecito, in materia di costruzioni e di adeguamenti, si diventerà destinatari di una notifica delle sanzioni edilizie previste dalla legge.

Tuttavia, possono esistere situazioni differenti, nelle quali tali notifiche possono non raggiungere direttamente il soggetto che avrebbe la colpa per il fatto di aver compiuto l’illecito.

In particolare, ci si potrebbe chiedere quale potrebbe essere il valore di una notifica di sanzioni edilizie che venga effettuata al coniuge del soggetto responsabile.

In relazione a tale fattispecie, con riferimento ad un caso concreto, è intervenuto il TAR Campania, sezione VII di Napoli, con la sentenza 1229 del 26 febbraio 2018.

Notifica delle sanzioni edilizie, il caso dei coniugi

In particolare, spesso si sa come la notifica di atti legati, ad esempio, a procedimenti amministrativi debba avvenire esclusivamente nei confronti della persona interessata, che dovrà firmare per indicare il fatto di essere venuta a conoscenza della presenza di un processo, o comunque di una serie di atti, a suo carico.

Nel caso della notifica delle sanzioni edilizie, però, la normativa sembra poter essere applicata in un altro modo.

Proprio con riferimento al caso di una notifica avvenuta nei confronti del coniuge del soggetto che aveva compiuto l’abuso, è intervenuto il TAR Campania, che ha specificato come tale notizia sia sufficiente anche nel momento in cui venga effettuata nei confronti del coniuge convivente del soggetto che abbia commesso il fatto.

Questo, quindi, si applica a quei soggetti che comunque abbiano la stessa residenza rispetto alla persona imputata.