L’ installazione di fioriere vede sempre la necessità di un titolo edilizio che abiliti l’opera? Queste opere esterne possono essere poste allo stesso livello di altre?

In relazione a tale fattispecie è intervenuto recentemente il TAR Campania, sezione VIII di Napoli, con la sentenza 15 febbraio 2018 numero 1041 che ha fatto chiarezza anche in merito alle differenti opere che si possono costituire all’esterno degli edifici.

Installazione di fioriere, come regolamentarle?

In generale, per l’ installazione di fioriere e di altre opere simili si possono prendere in considerazione le disposizioni dell’articolo 6 del DPR 380 del 2001 nel quale si specifica come le aree ludiche e senza fini di lucro, così come gli elementi di arredo delle aree pertinenziali rispetto agli edifici possano costituire opere realizzabili secondo i principi dell’attività edilizia libera.

Per questo non dovrebbero richiedere l’ottenimento di uno specifico titolo abilitativo, come accade, ad esempio, per il permesso di costruire.

Tuttavia, quali opere possono rientrare in tali categorie? Si possono considerare, con un principio di mero esempio, le altalene, le panche, i tavoli da picnic, gli scivoli, le casette per il gioco dei bambini e anche le fioriere mobili.

Tutte queste costruzioni, infatti, vanno a rientrare nel novero delle strutture non ancorate stabilmente al suolo.

Il TAR ha però voluto specificare anche come le opere esterne fisse, che siano prefabbricate o in muratura, nel momento in cui non siano riconducibili a tali categorie, dovranno essere assoggettate all’obbligo di comunicazione di inizio lavori. Non servirà, però, neppure in questi casi il permesso di costruire.