Il vano dell’ascensore andrà aggiunto al calcolo della volumetria, oppure esso può essere considerato alla stregua di un volume tecnico, che può essere escluso da tali calcoli?

In relazione a tale fattispecie è intervenuto il TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2018, numero 249 che va un po’ a ribadire alcuni concetti precedentemente indicati, ma li specifica in modo ancora più puntuale.

Calcolo della volumetria e vano ascensore

Secondo il Tribunale Amministrativo, sarà possibile riprendere, in questi casi nei quali ci si interroghi sul calcolo della volumetria per il vano ascensore, alcune sentenze della giurisprudenza amministrativa degli anni passati.

Infatti, per i tribunali amministrativi è abbastanza pacifico indicare come la costruzione di un ascensore, possa essere considerata alla stregua dell’integrazione di volumi tecnici.

Questi possono essere esclusi dal calcolo della volumetria sia nel caso in cui si faccia riferimento ad immobili ad uso abitativo, sia per gli edifici di tipo commerciale.

Questo perché tali volumi diventano strumentali all’utilizzo dell’edificio e di tutte le sue parti, e non si possono comprendere in altre categorie.

Quindi, quello che sarà il vano ascensore che abbia anche delle dimensioni notevoli, verrà considerato come privo di autonomia, e quindi come meramente strumentale rispetto al bene principale (quindi all’immobile): ciò fa sì che esso non possa essere aggiunto all’interno del calcolo delle volumetrie assentibili in ogni caso, a meno che, negli immobili commerciali, non vi siano specifiche disposizioni che prevedano un trattamento nettamente differente per la costruzione di un nuovo vano ascensore.