Per gli abusi edilizi potrebbe essere valutato come sussistente un affidamento da parte dell’autore dell’abuso? Cioè, chi abbia costruito l’immobile abusivo potrebbe obiettare, a seguito della demolizione dello stesso, di essersi ormai convinto della permanenza della sua opera e di non volere, quindi, che questa venga demolita?

In relazione a questa serie di quesiti è intervenuto il TAR Lombardia, sezione I di Milano, con la sentenza del 29 gennaio 2018, numero 231.

L’affidamento negli abusi edilizi

In particolare, il Tribunale amministrativo si è dovuto occupare di un caso nel quale, a seguito della commissione di un abuso edilizio, era stata prevista la demolizione dell’immobile.

Tuttavia, il provvedimento della Pubblica Amministrazione era stato messo in pratica dopo molto tempo rispetto alla commissione del fatto.

Per questo motivo, il privato avrebbe cercato di far valere il suo diritto al mantenimento dell’immobile, in quanto avrebbe fatto affidamento, ormai, su un certo “silenzio assenso” dell’amministrazione stessa, pensando che questa non avrebbe mai più obiettato rispetto alla costruzione illegittima.

Tuttavia, il TAR ha ribadito un concetto già chiarito in altre sentenze, per il quale la commissione di abusi edilizi non può portare a generare alcun affidamento nell’autore dell’abuso stesso, questo anche nel caso in cui sia trascorso molto tempo dal momento in cui il fatto si sia verificato.

Infatti, il trascorrere del tempo non andrà ad estinguere il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione, la quale avrà sempre la possibilità di intervenire e anche di prevedere la demolizione di una costruzione abusiva costituita da un privato.