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Acquistare un immobile in costruzione, oppure che sia sottoposto ad appalto, può essere sempre rischioso, anche per la possibile presenza di vizi nelle costruzioni, i quali, in tanti casi, potrebbero essere anche difficili da individuare.

Proprio in relazione a tutti questi casi, nei quali un soggetto acquirente potrebbe incontrare dei problemi pratici, ci si potrebbe chiedere quali siano le garanzie a favore di chi compri.

Le difesa nel caso di vizi nelle costruzioni è differenziata a seconda delle situazioni che si potrebbero presentare in modo concreto. Vediamo, quindi, come agire.

Vizi nelle costruzioni, come agire per una compravendita

Nel caso in cui i vizi nelle costruzioni riguardino una compravendita si applicherà l’articolo 1495 del Codice Civile, per il quale i vizi stessi dovrebbero essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta.

Inoltre, il potere di agire contro il venditore decade entro un anno dalla consegna del bene immobile.

Vizi nelle costruzioni, come agire per un appalto

I vizi nelle costruzioni possono riguardare anche gli appalti. In queste situazioni si applicheranno gli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile.

In particolare, qualora si sia acquisito un bene a seguito di appalto, si prevede un periodo di garanzia più lungo rispetto ad una normale compravendita.

Infatti, il committente avrà la possibilità di denunciare all’appaltatore la presenza di vizi entro 60 giorni dalla loro scoperta. La relativa azione si prescrive entro due anni dalla consegna dell’immobile.

Inoltre, il committente potrà richiedere all’appaltatore di correggere i vizi a sue spese, oppure potrà:

  • Richiedere una riduzione del prezzo;
  • Richiedere la risoluzione del contratto;