La costruzione di un ripostiglio è un tipo di intervento richiesto e realizzato in moltissimi casi. Tuttavia, proprio con riferimento a tale realizzazione ci si potrebbe chiedere quale sia il titolo edilizio necessario.

Per dipanare ogni dubbio in merito è intervenuto il TAR Calabria, sezione I di Catanzaro, con la sentenza 24 gennaio 2018 numero 192.

Le differenze tra le tipologie di ripostiglio

Come prima cosa, il tribunale amministrativo, nel determinare quali siano i permessi fondamentali per la costruzione di un ripostiglio, ha dovuto distinguere tra le diverse tipologie di struttura.

Nel caso in cui il ripostiglio sia di grandi dimensioni e possa, di per sé, essere utilizzato anche come stanza di soggiorno, sarà fondamentale ottenere un permesso di costruire.

Infatti, in questi casi si configurerebbe sempre la fattispecie della ristrutturazione dell’immobile, in quanto la presenza della nuova struttura sarebbe in grado di aumentare il carico urbanistico della casa nella quale sia stato installato lo sgabuzzino.

Qualora, invece, si possa notare la costruzione di un ripostiglio di dimensioni modeste, allora sarà possibile realizzarlo senza ottenere il permesso di costruire.

La valutazione dovrà avvenire in relazione sia alla grandezza della costruzione stessa, sia alla sua possibilità di essere utilizzata con lo scopo di soggiorno.

Qualora tale possibilità non possa essere ravvisata, allora si potrà evitare di ottenere il titolo autorizzativo.

Infatti, tutti questi interventi sono considerati non come ristrutturazioni edilizie, ma come costruzioni di tipo minore e quindi non suscettibili in relazione alla richiesta di un permesso di costruire vero e proprio.