Le disposizioni di legge del decreto Infrastrutture (il numero 560 del 2017) hanno determinato l’ obbligo del BIM teoricamente a partire dal gennaio del 2019 per tutta una serie di atti (come le opere pubbliche che abbiano un importo superiore a 100 milioni).

Tuttavia, sembra che i progetti dedicati alle opere pubbliche che non siano stati avviati alla data del 27 gennaio del 2018 potranno rientrare nel campo di applicazione del decreto riferito all’utilizzo del Building Information Modeling.

Ci si potrebbe chiedere, quindi, in quali casi l’obbligo del BIM sia già valido e come comportarsi in concreto con la progettazione di opere pubbliche.

Obbligo del BIM o semplice possibilità?

In realtà, prima di poter parlare di un vero e proprio obbligo del BIM si dovrebbe fare riferimento ad una situazione nella quale le stazioni appaltanti abbiano una facoltà di adottare il famoso Building Information Modeling.

Infatti, secondo l’articolo 56 del decreto le stazioni appaltanti che siano già in regola con quelli che siano gli obiettivi per la formazione del personale, e che siano anche dotate di adeguate attrezzature informatiche, potranno già richiedere alle imprese e a coloro che si occupino di progettare le opere di effettuare la gestione dei progetti stessi tramite BIM.

In tali progetti rientrano non solo le costruzioni di nuovi edifici, ma anche quelli che sono gli interventi di semplice recupero, le varianti e le riqualificazioni di ciò che sia già esistente.

Quindi, prima dell’effettiva entrata in vigore dell’obbligo del BIM chi sia già in regola potrà adottare questo sistema per alcune opere.