L’ autorizzazione sismica  è un tipo di atto che sarà necessario ottenere nel caso in cui si debba effettuare una costruzione, oppure una ristrutturazione, in un’area che sia considerata a rischio terremoti.

Tuttavia, qualora sia fondamentale anche ottenere il titolo edilizio, come il permesso di costruire, ci si chiede quale tipologia di atto debba essere ottenuta prima.

In relazione a questo problema è intervenuto il TAR Calabria, sezione II di Catanzaro, con la sentenza 24 gennaio 2018, numero 202.

La successione degli atti

In particolare, il Tribunale Amministrativo ha iniziato con il ricordare come già la precedente giurisprudenza affermasse come, nelle zone a rischio sismico, fosse necessario ottenere l’autorizzazione sismica prima del rilascio del permesso di costruire.

Questo nella vigenza già delle leggi precedenti, che sono state aggiornate ulteriormente a partire dal 2001 e in tutti gli anni successivi.

Vista la persistenza di ulteriori norme, il TAR ha aggiunto come per il DPR 380 del 2001 si possa indicare come sia necessario, prima rispetto all’ottenimento del permesso di costruire, richiedere, e ricevere, l’autorizzazione sismica.

Tra le altre cose, l’autorizzazione stessa dovrà essere rilasciata successivamente rispetto a quelli che saranno gli adeguati controlli da parte del Comune, e sarà costituita da un atto che potrà essere compilato da quello che era il così detto Genio Civile.

Quindi, anche se la legge in modo esplicito non lo indica, la giurisprudenza è concorde nel sostenere come l’autorizzazione sismica sia preliminare e necessaria rispetto al successivo permesso di costruire per tutte le zone a rischio.

Alla stregua di ciò, il dies a quo di decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso deve necessariamente individuarsi nella data di comunicazione al Comune dell’avvenuta verifica del progetto da parte dell’ex Genio civile.