Un permesso di costruire non ritirato può essere comunque valido? Sembra che la risposta a questa domanda sia positiva, almeno secondo quanto indicato dal TAR Lombardia all’interno della sentenza 2173 del 2017, che si è occupato proprio di un caso nel quale un proprietario non si era occupato di ritirare il permesso di costruire richiesto.

Permesso di costruire non ritirato, quale la validità?

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno basato la loro decisione sulle disposizioni dell’articolo 15 del DPR 380 del 2001, che stabiliscono come l’inizio del lavori non potrà avvenire dopo oltre un anno dal rilascio del titolo autorizzativo.

Nel caso in cui, infatti, i lavori non inizino entro un anno da quando sia stato rilasciato il permesso di costruire, questo decadrà nella sua validità.

Tuttavia, come hanno ricordato i giudici, la normativa non si applica e non prevede particolari decadenze per il permesso di costruire non ritirato.

Il permesso di costruire non ritirato, quindi, rimane comunque valido dal punto di vista dell’autorizzazione e lo stesso principio varrà anche per tutti coloro che ritardino nel pagamento del contributo di costruzione.

Quindi, il titolo edilizio che autorizza la possibilità di costruire rimane valido ed efficace a prescindere dal fatto che il soggetto interessato si sia occupato, o meno, di ritirarlo materialmente.

Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento del contributo di costruzione, si potrà porre rimedio a tale situazione mediante l’applicazione di una sanzione pecuniaria che sarà proporzionale rispetto al contributo e anche al tempo trascorso.