La costruzione di una serra può, talvolta, rientrare nel novero di quelle attività che si possono configurare come di edilizia libera, ma in alcuni casi questa definizione non si può applicare a tale tipo di manufatto.

Per capire quale sia la distinzione tra i diversi casi ci si può affidare alla recente sentenza del TAR Piemonte, sezione II, numero 1351 del 12 dicembre 2017.

Costruzione di una serra non stagionale

In particolare, le disposizioni di legge, contenute all’interno dell’articolo 6, primo comma, del DPR 380 del 2001 sembrano concentrarsi sulle differenze tra le serre mobili di tipo stagionale e quelle che vengano realizzate per permanere nel tempo.

Le serre stagionali non richiederebbero l’ottenimento di un permesso di costruire, in quanto verrebbero realizzate semplicemente allo scopo di proteggere le colture durante la stagione fredda.

La costruzione di una serra non stagionale, cioè destinata a permanere nel tempo, invece, anche per la legge richiederebbe di ottenere il permesso di costruire. Infatti, le serre non stagionali sarebbero di supporto permanente all’attività di coltivazione, e andrebbero a modificare in modo rilevante lo stato del terreno sul quale verrebbero realizzate.

Costruzione di una serra e il riferimento alla stagionalità

Per capire se la costruzione di una serra richieda l’ottenimento di un titolo apposito sarà fondamentale chiarire il concetto di stagionalità. Infatti, una serra stagionale sarà quella che verrà montata e poi sarà successivamente rimossa alla fine del periodo interessato.

Quindi, sarà un manufatto che verrà costruito e poi successivamente eliminato nel momento in cui non sia più utile.

Ne consegue che una serra di notevoli dimensioni priva del requisito della stagionalità deve considerarsi una nuova costruzione soggetta al preventivo rilascio di titolo abilitativo, non potendo essere annoverata tra gli interventi di edilizia libera.