L’illecito edilizio configura tutte quelle situazioni nelle quali ci sia stata la realizzazione di un’opera che si possa definire abusiva, cioè non previamente autorizzata ma comunque messa in pratica. Infatti, per costruire sarà sempre necessario il relativo permesso, e solo in alcuni casi questo può non essere richiesto.

In relazione alla possibilità di far venire meno un illecito edilizio è intervenuto il TAR Liguria, con la sentenza 5 dicembre 2017, numero 907 che ha chiarito alcuni punti in merito.

Il venire meno dell’illecito edilizio

In generale, si può dire come tutte le opere che siano state realizzate senza il titolo legittimo costituiscano un illecito edilizio, che potrà essere punito in diversi modi da parte dell’Amministrazione competente, sino ad arrivare alla sanzione della demolizione.

Esistono dei termini di prescrizione quinquennale che si possono applicare agli illeciti amministrativi che siano stati oggetto solo della sanzione di tipo pecuniario.

Proprio con riferimento alla possibilità di vedere decorrere tali termini è intervenuto il Tribunale Amministrativo, che ha specificato come essi possano sussistere solo nel momento in cui sia venuta meno l’illegittimità del fatto compiuto.

Quindi, si potrà indicare come prescritto l’illecito solo alla cessazione della permanenza dell’illecito. Ci si potrebbe chiedere come poter realizzare questa situazione in concreto: il TAR ha aggiunto come la cessazione dell’illecito edilizio si verifichi nel momento in cui il soggetto responsabile ottenga le autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione o la realizzazione di interventi di modifica e ristrutturazione sugli immobili.

Quindi, solo in questi casi sarà possibile indicare come prescritto l’illecito stesso.