Ottenere un certificato di agibilità può essere molto importante per chi voglia utilizzare  un determinato immobile con gli scopi più disparati. Tuttavia, proprio il procedimento per arrivare ad avere tale concessione può non essere del tutto chiaro.

In relazione a tale fattispecie, quindi, è intervenuto il TAR Toscana, sezione II, con la sentenza del 4 dicembre 2017 numero 1498 con la quale è stato possibile chiarire alcuni dubbi.

Le indagini per il certificato di agibilità

Per ottenere un certificato di agibilità sono spesso necessarie alcune indagini che dovranno essere compiute dall’Amministrazione competente prima del rilascio della documentazione.

A livello giurisprudenziale, tale certificato dovrà corrispondere agli accertamenti che l’amministrazione avrà fatto, e che avranno riguardato, a livello oggettivo, alcuni aspetti relativi all’immobile oggetto di valutazione.

Le indagini che il Comune dovrà effettuare riguarderanno, ad esempio, la corrispondenza dell’immobile al progetto che sia stato presentato e la presenza di quelle che sono le diverse condizioni di igiene, salubrità e sicurezza per l’immobile stesso.

Le valutazioni potranno cambiare anche a seconda della destinazione d’uso che l’immobile avrà a livello pratico e si potranno riferire anche agli impianti sussistenti.

Quindi il TAR, in questo caso concreto, ha voluto sottolineare come il rilascio del certificato di agibilità non debba essere legato solo a parametri generali ma si debba riferire anche a quella che sarà la destinazione d’uso per l’immobile che sia oggetto di richiesta.

Una casa, infatti, non dovrà avere le stesse caratteristiche di un esercizio commerciale o di un’attività aperta al pubblico, anche dal punto di vista della sicurezza.