Molti amanti delle vacanze all’aria aperta si occupano di lasciare le proprie roulotte nei campeggi durante i periodi di inutilizzo. Ci si potrebbe chiedere se le strutture che si occupino di ospitare questi mezzi debbano ottenere le autorizzazioni paesaggistiche.

Proprio per dirimere questa questione, ed eliminare tutti gli eventuali dubbi residui, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 246 del 2017 che si è occupata di una legge della Regione Campania che era proprio intervenuta sul tema dei caravan e degli altri mezzi presenti nelle strutture autorizzate.

Cosa dice la legge

In merito al caso di specie, la Corte Costituzionale si è occupata di dichiarare l’illegittimità della legge della Regione Campania numero 4 del 2011 nella quale si consentiva di considerare non rilevanti ai fini urbanistici e paesaggistici i mezzi di pernottamento posti all’interno dei campeggi.

La Corte ha sottolineato come in merito a tale fattispecie sia la legge dello Stato a contare e come le leggi regionali non abbiano il potere di derogare alla stessa nei casi qui descritti. Quindi, la disciplina riferita alla rilevanza paesaggistica è sempre di competenza statale.

In relazione, poi, alla necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica per le roulotte nei campeggi, la Corte ha ribadito come tali installazioni possano essere indicate come rilevanti da un punto di vista edilizio e paesaggistico nel momento in cui siano lasciate in pianta stabile. Per questo motivo, quindi, anche chi si occupi della gestione di un campeggio dovrà ottenere le autorizzazioni relative previste della legge nazionale a riguardo.