Sommario

L’annullamento della SCIA prevede il rispetto di alcuni termini, ma ci possono essere dei casi nei quali tali tempistiche potranno essere derogate. Questi comprendono fatti concreti che sono stati esaminati più volte dalla giurisprudenza amministrativa, com’è accaduto con la recente sentenza del TAR Puglia, Sezione I di Lecce, del 23 novembre 2017, numero 1837.

Annullamento della SCIA, regole generali

L’annullamento della SCIA, cioè della Segnalazione Certificata di inizio attività, prevede il generale rispetto di un termine di 18 mesi da parte dell’amministrazione pubblica.

Tale tempistica, seppure già molto lunga, può essere ulteriormente allungata in alcuni casi, quando, in particolare, possano sussistere fatti di reato relativamente alla presentazione della documentazione.

Annullamento della SCIA nei casi particolari

Il Tar, infatti, ha dovuto occuparsi del caso in cui il privato, nella presentazione della documentazione per la SCIA, non abbia rappresentato in modo veritiero lo stato degli immobili in relazione ai quali abbia effettuato la Segnalazione Certificata.

In tali fattispecie si ravviserà la commissione di un reato, riferibile alle dichiarazioni false messe in atto dal privato stesso verso l’Amministrazione pubblica.

In queste situazioni, così come ribadito dal TAR, l’Annullamento della SCIA potrà essere previsto anche in un termine superiore rispetto ai 18 mesi previsti per legge. Inoltre, trattandosi di dichiarazioni false e mendaci, il Comune potrà anche richiedere che si proceda, nei confronti del privato, alla denuncia a livello penale.

Quindi, sarà sempre necessario, nel momento in cui si presentino delle dichiarazioni, rispettare il principio di aderenza alla realtà per non incorrere in conseguenze anche molto gravi.