Riconoscere che cosa siano le pertinenze edilizie vere e proprie sembra essere sempre più difficile, soprattutto in alcuni tipi di interventi sia di ristrutturazione sia di nuova edificazione. Infatti, nel caso in cui non si faccia riferimento ad una semplice pertinenza, le costruzioni potranno essere indicate come abusive e si potrà procedere nei termini previsti dalla legge.

In relazione a questo tema è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 5180 del 2017 la quale ha potuto finalmente fare chiarezza prendendo in considerazione un caso di specie.

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Le vere pertinenze edilizie

In generale, il Codice Civile indica come le pertinenze edilizie siano quelle aree destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, come di una costruzione più grande. Questo fa capire come esse non dovranno essere dei manufatti di tipo autonomo.

Proprio in relazione al caso di specie, i giudici hanno avuto modo di indicare come per potersi parlare di pertinenza la creazione non dovrà poter avere un valore di mercato proprio e autonomo, e non dovrà determinare la creazione di un nuovo volume dal punto di vista urbanistico.

Infatti, andando ad applicare il Testo Unico dell’edilizia, all’articolo 3, il Consiglio di Stato ha aggiunto come sia necessario l’ottenimento del permesso di costruire per quegli interventi, anche di tipo pertinenziale, che comportino la realizzazione di un volume costruttivo superiore al 20% rispetto a quello che è il volume dell’edificio principale.

Ovviamente, in questi casi qualora mancasse il permesso di costruire si parlerebbe di una vera e propria costruzione abusiva.