Le disposizioni di legge, in particolare l’articolo 338 del Regio Decreto 1265 del 1934, prevedono la necessità di rispettare una distanza cimiteriale, nelle altre costruzioni, di almeno 200 metri. Essenzialmente, quindi, i nuovi edifici dovranno trovarsi ad almeno 200 metri dal perimetro del cimitero.

Tuttavia, tali disposizioni possono essere derogate, sempre secondo il medesimo articolo, per volontà del Consiglio Comunale. In relazioen proprio a tale fattispecie è recentemente intervenuto il TAR Toscana, con la sentenza 1384 del 2017.

Il rispetto della distanza cimiteriale

Il rispetto della distanza cimiteriale può, com’è stato indicato, essere oggetto di deroga nel caso in cui sia necessario eseguire un intervento urbanistico e anche qualora si renda necessaria la costruzione di parchi verdi, giardini e tutto ciò che può riguardare l’attività all’aria aperta, come accade per le attrezzature sportive.

La riduzione può essere consentita dal Comune sino ad un limite di 50 metri, nel momento in cui risulti accertato che non sia possibile procedere in un altro modo e che, in ogni caso, rimanga sempre la giusta separazione tra il cimitero e il centro abitato.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale Amministrativo si evince come un parco sportivo, che abbia anche un’area per il divertimento dei bambini, possa vedere l’utilizzo di questa deroga. Infatti, anche nel caso in cui la costruzione sia privata essa andrà a soddisfare un interesse pubblico, essendo destinato alla fruizione da parte della popolazione locale.

Ecco che, quindi, rispettando le condizioni di legge sarà possibile usufruire di tale deroga in tutti questi casi.