La denuncia dei difetti degli edifici, soprattutto in caso di appalto, potrebbe essere gestita diversamente rispetto al passato, grazie ad un recentissimo intervento della Corte di Cassazione che si è occupata di affermare, in merito, un principio di diritto.

La Corte, infatti, è intervenuta con l’Ordinanza 24486 del 2017 nella quale si occupa proprio di questi temi specifici.

Cosa indica la Cassazione

In merito alla denuncia dei difetti degli edifici, la Corte di Cassazione ha specificato dei principi di diritto che si riferiscono soprattutto ai casi in cui vi sia stato l’appalto per la realizzazione o la ristrutturazione di un immobile.

In tali situazioni, il termine annuale che riguarda la denuncia dei gravi difetti decorrerà dal giorno in cui il committente, oppure l’acquirente, abbiano potuto avere la conoscenza della gravità dei difetti e anche della loro derivazione.

Infatti, i difetti dovranno derivare da quella che sarà un’esecuzione imperfetta, e non certo a regola d’arte, dell’opera di realizzazione o di ristrutturazione. La Cassazione si è occupata di una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva affermato che la decorrenza del termine avvenisse a partire dal giorno del deposito della consulenza tecnica.

Invece, il termine dovrà sempre decorrere a partire dal giorno nel quale, in modo ragionevole, il committente abbia avuto la possibilità di conoscere i difetti che abbiano riguardato l’immobile, ad esempio effettuando un sopralluogo.

Grazie a questa pronuncia, quindi, sono stati dipanati molti dei dubbi che si potevano avere in merito all’applicazione dell’articolo 1669 del Codice Civile.