L’ottenimento di una concessione in sanatoria nei casi di abuso edilizio è spesso controversa, e vi possono essere casi nei quali il suo rilascio potrebbe non essere possibile.

In relazione a tali problematiche è intervenuto il TAR Puglia, sezione III Bari, con la sentenza 8 Novembre 2017, numero 1126 che ha potuto fare chiarezza ed indicare alcune massime in merito.

[amazon table=”4614″]

 

Le specifiche per la concessione in sanatoria

In particolare, la sentenza del Tribunale Amministrativo ha ribadito quanto era già stato indicato in precedenza dalla giurisprudenza per la quale non si può ammettere il rilascio della concessione in sanatoria qualora questa venga subordinata all’esecuzione di opere edilizie.

Infatti, sembra che tale subordinazione possa essere indicata come in contrasto, a livello ontologico, con quelli che sono gli elementi fondamentali allo scopo di accertare la conformità. Il TAR ha anche specificato come sia irrilevante che la sanabilità possa emergere solo all’esito del completamento delle opere suddette.

Inoltre, sempre all’interno della stessa sentenza si aggiunge come in caso di condono, e anche di semplice accertamento di conformità, si possa negare la sanatoria che sia limitata solo a determinate parti dell’immobile.

In sostanza, quindi, non si potrà rilasciare una concessione in sanatoria subordinandola all’esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche nel caso in cui gli interventi programmati possano essere finalizzati a ricondurre il manufatto una volta abusivo alla conformità. Inoltre, la conformità dovrà essere totale e non si potrà limitare solamente ad una parte dell’immobile “incriminato” per l’abuso edilizio, pena il mancato rilascio della sanatoria stessa.