La Regione Sicilia ha approvato la sua Legge Regionale 16/2016 ed ora la Corte Costituzionale ha avuto modo di intervenire, grazie alla sentenza 232 del 2017, in merito alle vicende che si legano ai condoni edilizi.

Questi, infatti, potrebbero essere ravvisati anche in casi nei quali, secondo la Consulta, non si dovrebbe concedere la sanatoria. Il chiarimento, quindi, non sarà utile solamente alla Regione Sicilia ma a tutti gli enti pubblici  che si occuperanno di applicare il Testo unico dell’edilizia proprio in caso come questi.

Quando si possono concedere i condoni edilizi

Così come indicato dalla Corte Costituzionale, per poter concedere condoni edilizi in merito ad opere realizzate, sarà necessario che l’intervento costituito sia conforme alla norme urbanistiche vigenti rispetto al momento in cui sia stato realizzato, e anche nel momento in cui sia stata presentata l’istanza.

Si tratta, quindi, di una vera e propria doppia conformità, che è poi già prevista dal Testo Unico dell’edilizia. La Legge Regionale, invece, prevedeva come unico elemento sufficiente alla concessione dei condoni edilizi la conformità rispetto alle norme vigenti nel momento in cui fosse stata presentata l’istanza di sanatoria.

I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato come le disposizioni regionali, in quel punto, fossero incostituzionali, aggiungendo anche che tali norme fossero in grado di creare una vera e propria discriminazione tra chi commetta abusi nell’ambito di altre regioni. Infatti, in altri contesti territoriali viene fatto valere il principio della doppia conformità, che ora dovrà essere richiesto anche per le sanatorie concesse in Sicilia.