I ripostigli sono spesso delle piccole stanzette che vengono ricavate all’interno delle abitazioni, o anche nella parte più esterna, e che servono per riporre attrezzi e altri piccoli ingombri. Si potrebbe pensare che la creazione di un ripostiglio sia trascurabile, ma in alcuni casi ciò non è vero.

In relazione a tale tema è intervenuto il TAR Campania, nella sezione IV di Napoli, con la recentissima sentenza del 3 novembre 2017, numero 5129.

Il ripostiglio è un volume tecnico?

Come prima cosa andrà chiarito che cosa si intenda per volume tecnico: esso sarà un tipo di creazione che potrà essere escluso dal calcolo della volumetria dell’appartamento o del diverso tipo di immobile.

Per poter parlare di volume tecnico saranno necessari alcuni parametri: innanzitutto, questo dovrà essere strumentale rispetto alla costruzione e non potrà, quindi, avere un carattere puramente autonomo.

Inoltre, sarà fondamentale che a livello progettuale non fosse possibile agire in modo differente, e che quindi il volume tecnico fosse effettivamente necessario. Infine, per poter avere un ripostiglio che sia un volume tecnico, questo dovrà essere proporzionalmente molto piccolo rispetto al resto dell’appartamento.

Il ripostiglio nel caso di specie

Il Tribunale amministrativo si è occupato di un caso nel quale era stato costruito un ripostiglio di dimensioni 3x2x3 posto sul ballatoio di un ultimo piano di un edificio e chiuso con un cancello.

Il TAR non ha ritenuto possibile identificare in questo caso il volume tecnico, proprio per le caratteristiche funzionali e morfologiche del ripostiglio che era stato creato.