Con la sentenza 1458/2017 il Tar Campania ha annullato il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino che aveva annullato il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Conca dei Marini. Il suddetto provvedimento autorizzava il ricorrente a installare pannelli solari sul terrazzo di copertura di un albergo, secondo la normativa sul risparmio energetico e la certificazione energetica degli edifici.

Il Tar Campania ha giudicato il fatto dicendo che la Soprintendenza avrebbe dovuto “esporre le ragioni per cui l’installazione dei pannelli solari, assentita dal Comune, comportasse un’alterazione inaccettabile dei caratteri storici od artistici del luogo”.

Pannelli solari sul terrazzo, motivazione necessaria

La motivazione è stata necessaria e ha tenuto conto della normativa che per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio occorre fornire la prova dell’incongruenza delle opere rispetto alle caratteristiche del paesaggio.

Quindi, è inammissibile una valutazione generica che non contenga un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto.

I pannelli solari di cui si parla sono sul pergolato, già esistente sul terrazzo dell’immobile, adibito ad albergo. Si tratta di sei pannelli solari installati per la produzione di acqua calda: trattandosi di un intervento di dimensioni non invasive, occorreva una motivazione che esponesse ragioni valide per dimostrare l’incompatibilità.

Quindi, la motivazione, per essere accettata, deve essere valida e deve essere motivata bene, cosa che in questo caso la Sovrintendenza non ha fatto e non ha dato un motivo preciso al divieto di installare pannelli solari sul terrazzo.