Il Tar Toscana ha emanato una sentenza che ammette STP alla gara anche se alcuni soci non sono iscritti all’Albo. Infatti, con la sentenza 1267/2017, ha stabilito che un’Amministrazione non può esercitare la richiesta nel bando che i soci della STP siano tutti iscritti all’Albo perché questo vorrebbe dire mettere in atto una condotta discriminatoria.

Infatti, secondo la normativa vigente, nelle STP possono esserci soci non iscritti all’Albo e questo non li esclude dal partecipare ad una gara e dal ricevere un eventuale affidamento dell’incarico professionale.

STP nelle gare d’appalto

Il Tar ha anche sottolineato che le prestazioni per cui sono richieste delle competenze specifiche devono essere affidate ed effettuate dal socio iscritto all’Albo professionale di riferimento.

Nel caso sottoposto ad esame del Tar, una STP formata da avvocati, commercialisti e altri professionisti non iscritti all’Albo aveva preso parte ad una gara per l’affidamento di un incarico di natura fiscale.

L’Amministrazione che aveva emesso il bando di gara aveva però escluso la STP in quanto i professionisti che ne facevano parte non erano tutti iscritti all’Albo dei Commercialisti. I giudici, dopo aver esaminato la pratica, hanno dato torto all’Amministrazione e hanno riammesso in gara la STP.

La motivazione data dai giudici è stata che il requisito richiesto era troppo selettivo e sarebbe andato contro i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e libera concorrenza stabiliti dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

La sentenza emessa dal Tar è quindi chiara e il principio di questo quesito può essere applicato alle STP che operano in qualsiasi settore professionale.