L’ abuso paesaggistico viene sanzionato in modi differenti a seconda del tipo di violazione, ma ci si potrebbe chiedere quali siano le disposizioni che regolano non solo la comminazione della sanzione, ma anche la prescrizione della stessa.

In merito è intervenuto il TAR Calabria, nella sezione di Reggio Calabria, con la sentenza del 3 ottobre 2017, numero 853, occupandosi, in particolare, dell’indennità risarcitoria per l’abuso paesaggistico.

Abuso paesaggistico, come regolare il trascorrere del tempo

Nel caso specifico i Tribunale Amministrativo si è proprio occupato del trascorrere del tempo in relazione all’indennità per abuso paesaggistico.

L’articolo 28 della legge 689 del 1981 prescrive un termine di prescrizione quinquennale per l’indennità risarcitoria legata all’ abuso paesaggistico, così come prescritta anche dal decreto legislativo 42 del 2004. In relazione a tale fattispecie, il TAR si è occupato di chiarire da quando inizi a decorrere il termine di cinque anni proprio per determinare l’avvenuta prescrizione.

In generale, nella sentenza è stato specificato come tale termine decorra già dal rilascio del nulla osta paesaggistico da parte dell’autorità. Proprio con riferimento a tale indicazione, il Tribunale Amministrativo ha aggiunto come si configuri l’illegittimità di un’ingiunzione di pagamento che sia stata inviata al soggetto a distanza di dieci anni dal momento in cui sia stato rilasciato il suddetto nulla osta.

Quindi, nel momento in cui dovesse essere inviata una richiesta di indennità per il risarcimento per i casi di abuso paesaggistico sarà sufficiente controllare le date di rilascio dei permessi: passati cinque anni non sarà più possibile ottenere il pagamento.