Sommario

La sicurezza sul lavoro è importante in tutti i settori, ma in quello dell’edilizia in modo particolare, in quanto i lavoratori si trovano maggiormente a contatto con i rischi derivanti sia dall’attività lavorativa sia dall’ambito nel quale questa si svolge, come le impalcature e le alte quote.

Per questo esistono delle normative che regolano in modo specifico la sicurezza sul lavoro nell’edilizia, come accade per il decreto legislativo 81 del 2008 che ha aggiunto delle disposizioni che si occupano proprio del settore delle costruzioni.

 I cantieri temporanei o mobili

A livello di sicurezza sul lavoro, le disposizioni del 2008 si occupano in modo specifico dei cantieri temporanei o mobili.

Questi sono quei luoghi nei quali si stiano svolgendo dei lavori edili di costruzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione e così via. Non rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, invece, tutte le attività che si svolgono nell’ambito minerario, in mare e in luoghi differenti dagli edifici.

Il testo unico del 2008 ha inserito, quindi, una serie di novità che si riferiscono ai soggetti che siano stati inclusi nel campo di applicazione delle disposizioni, tra le quali si ricordano:

  • Il responsabile dei lavori: esso potrà essere il progettista oppure il direttore dei lavori;
  • Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: non può essere il datore di lavoro e non può essere neppure un dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Inoltre, nelle disposizioni si fa per la prima volta riferimento all’impresa affidataria e alla figura del committente. L’impresa affidataria è quella che sarà titolare del contratto di appalto con il committente. Il committente potrà essere anche il responsabile dei lavori ed avrà alcuni compiti specifici, tra i quali si ricordano i seguenti:

  • Rispetto delle disposizioni di legge e delle misure di tutela nella progettazione dell’opera;
  • Controllo dell’idoneità tecnica e professionale dei lavoratori;
  • Comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale competente;

Proprio in relazione alla sicurezza sul lavoro, al committente, o anche al responsabile dei lavori, si affida l’onere della notifica preliminare dei lavori all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In questo modo, sarà possibile notificare proprio l’inizio dell’attività di cantiere e anche consentire la tutela della sicurezza sul lavoro di chi sia impiegato nel cantiere stesso.

La sicurezza in cantiere e nell’edilizia

In alcuni casi è stata messa in dubbio la sussistenza di obblighi per la sicurezza sul lavoro nell’edilizia e in cantiere, potendosi svolgere differenti attività in ambiti distinti.

Tuttavia, grazie a molte interpretazioni delle norme del testo unico del 2008 è stato chiarito come in ogni ambito, così nell’edilizia e anche all’interno dei diversi cantieri edili, le disposizioni per la sicurezza sul lavoro si applicheranno sempre e comunque.

Ad esempio, non si potrà prescindere dall’osservanza delle norme sulla sicurezza dei carichi, oppure dall’applicazione delle disposizioni relative agli agenti fisici.

A seconda del settore nel quale si operi si potranno certamente aggiungere alcune disposizioni e indicazioni che dovranno comunque essere osservate, ma ciò che è previsto dalla legge in generale in materia di sicurezza sul lavoro sarà sempre e comunque valido.