Un immobile può subire differenti “sorti” e può, in alcuni casi, essere sottoposto ad un ordine di demolizione. Questo accade in tutti i casi in cui si possa individuare l’abuso nella sua costruzione e sia necessario il ripristino del territorio.

Se a livello amministrativo è possibile ordinare la demolizione di un immobile, esistono anche provvedimenti penali che possono interferire con la vita di un manufatto in modo specifico.

Ad esempio, sarà possibile che una casa sia sottoposta a sequestro penale in quanto in relazione a questa potrebbero essere stati commessi ulteriori illeciti, in tale situazione di livello penalistico.

A risolvere la questione in merito alla sussistenza sia del sequestro penale sia dell’ordine di demolizione è intervenuto il Tar del Lazio, nella sezione II quater di Roma, con la sentenza del 26 settembre 2017, numero 9925.

Il conflitto tra ordine di demolizione e sequestro

Il Tribunale Amministrativo ha indicato come comportarsi nel caso in cui si possa identificare la sussistenza contemporanea del sequestro penale e dell’ordine di demolizione.

Secondo il Tar, il sequestro non determina la necessità di bloccare l’ordine di demolizione che potrà essere eseguito in ogni caso. Infatti, nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di questi due provvedimenti sarà possibile richiedere all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile con lo scopo di eseguire l’ordine di demolizione previsto a livello amministrativo.

Quindi, anche in questi casi si potrà avere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del territorio sul quale si trovi l’immobile anche se sottoposto a sequestro.