Sommario

Nella costruzione di un fabbricato bisognerà tenere conto delle disposizioni che regolano le distanze tra immobili, che dovranno essere sempre rispettate, almeno nel loro valore minimo. Il Decreto Ministeriale 1444 del 1968 all’articolo 9 stabilisce come sia necessario rispettare la distanza minima di 10 metri, da conteggiarsi tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Tuttavia, sembra che alcune cose stiano cambiando e che la giurisprudenza amministrativa stia applicando le disposizioni suddette in modo differente.

Distanze tra immobili, la sentenza del Consiglio di Stato

Con la sentenza 4337 del 14 settembre del 2017 il Consiglio di Stato ha indicato come possano essere ammesse distanze tra immobili inferiori ai 10 metri nel caso in cui vi siano gruppi di edifici che vadano a formare piani particolareggiati oppure lottizzazioni convenzionate con le previsioni plano-volumetriche.

In questi casi, quindi, si potrà fare un’eccezione e si potranno anche avere immobili posti più vicini l’uno all’altro.

Distanze tra immobili, una ulteriore deroga

Andando a leggere le disposizioni del Decreto Ministeriale e ponendole in combinato disposto con l’articolo 41 quinquies della legge 17 agosto del 1942, numero 1150, si comprende come le previsioni riferite ai 10 metri di distanza minima si riferiscano ai nuovi edifici, e non a quelli che erano già stati realizzati e che, ad esempio, vedano un intervento successivo di ristrutturazione.

Quindi,  per le distanze tra immobili si farà sempre riferimento solo ad edifici, oppure parti di essi, che siano costruiti per  la prima volta, come può accadere nel caso in cui si aggiunga un nuovo piano.