Le osservazioni al Piano Regolatore possono avere un valore di obbligo, oppure ostativo, rispetto all’Amministrazione presso la quale il PRG sia stato depositato? In relazione a questo tema, che spesso determina confusione soprattutto nei Comuni più grandi, è intervenuto il Tar della Toscana, sezione I, con la sentenza del 19 settembre 2017, numero 1095.

Come gestire le Osservazioni al Piano Regolatore

Gli interessati hanno la possibilità di presentare, in sede di formazione dei diversi strumenti di pianificazione e per il governo del territorio, delle osservazioni al Piano Regolatore. Queste possono essere prese in considerazione in modi differenti, ma in tanti casi ci si potrebbe chiedere se un’osservazione sia obbligatoria in merito al proprio contenuto.

Così come indicato dal Tribunale Amministrativo nella recente sentenza, tali osservazioni possono essere considerate alla stregua di meri apporti collaborativi, e per questo motivo non devono dare luogo, sempre da parte degli interessati, ad aspettative specifiche.

Partendo da questo presupposto, si può sottolineare come il rigetto delle osservazioni al Piano Regolatore non necessiti di una motivazione dettagliata. L’Amministrazione, e l’Ufficio Tecnico competente, potranno non accettare le osservazioni che saranno state presentate dovendo semplicemente indicare come queste siano state esaminate e siano state ritenute in contrasto rispetto a quelli che sono gli interessi che si pongono alla base della formazione del Piano Regolatore.

Quindi, dovrà esserci una motivazione in relazione al rigetto, ma potrà essere generica e riferita più che altro alle linee guida del Piano Regolatore e non alla specifica modifica richiesta dai terzi.