Sommario

La sicurezza in ambienti come i cantieri è fondamentale, ed è per questo che l’ RLS per l’imbianchino assume un’importanza davvero rilevante. Infatti, chi si occupi di lavorare su scale e ponteggi dovrà vedere non solo l’applicazione delle normative sulla sicurezza, ma anche la presenza di un soggetto che faccia rispettare tali normative e che si occupi di tutte le situazioni di pericolo nelle quali può trovarsi il professionista.

L’RLS per l’imbianchino e le sue funzioni

Nell’ambito di un cantiere, come può essere quello nel quale operi l’imbianchino, l’RLS, o Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, è davvero una figura importante. Questo soggetto è la persona che sia stata designata oppure eletta allo scopo di rappresentare i lavoratori con riferimento a tutti gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

A livello generale, l’RLS dovrà essere presente all’interno dell’organigramma dell’impresa alla quale venga affidata una determinata opera, come una ristrutturazione o la semplice “rinfrescata” di un edificio.

Il ruolo di questo rappresentante è un po’ quello di essere un tramite tra i dirigenti e i lavoratori sul tema della sicurezza. Sarà stato eletto dagli stessi lavoratori nelle imprese più piccole, mentre in quelle che abbiano più di 15 dipendenti verrà scelto tra i rappresentanti dei sindacati.

L’ RLS, anche per l’imbianchino, dovrà essere spesso presente in cantiere, in modo da poter vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza. Potrà controllare, ad esempio, che vengano utilizzate le protezioni e gli ausili necessari per evitare incidenti.

L’ RLS per l’imbianchino e in cantiere

L’RLS è importante per l’imbianchino già alla fase di avvio di un cantiere. Infatti, esso, nel momento in cui sia in approvazione il Piano Sicurezza e Coordinamento, avrà la possibilità di essere consultato dal datore di lavoro. Nei cantieri più grandi, inoltre, è previsto uno specifico obbligo di riunione periodica.

L’ RLS ha delle specifiche attribuzioni, che sono previste direttamente dalla legge e che comprendono le seguenti:

  • Può accedere ai luoghi di lavoro;
  • Deve essere consultato preventivamente e in modo tempestivo per la valutazione dei rischi presenti in cantiere;
  • Viene consultato per designare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione;
  • Si occupa di elaborare piani per la prevenzione degli infortuni;
  • Può formulare osservazioni in tutte le sue ispezioni;
  • Avverte il responsabile dell’azienda in merito ai rischi individuati;
  • Può anche fare ricorso alle autorità nel caso in cui ritenga che le misure di prevenzione e protezione non siano idonee;

In questo modo, il Rappresentante avrà la possibilità non solo di intervenire tempestivamente, ma anche di prevenire, adottando le misure necessarie, eventuali infortuni che si potranno verificare sul posto di lavoro.

 L’RLS e l’imbianchino: i loro rapporti

Anche in presenza dell’RLS l’imbianchino dovrà comunque assumere dei comportamenti non solo semplicemente prudenti, ma anche diligenti nello svolgimento delle proprie mansioni.

Infatti, dovrà seguire le indicazioni dei Rappresentanti ma anche del datore di lavoro, che dovrà far rispettare le disposizioni sulla sicurezza in tutti i propri cantieri. Dovrà anche riportare sia al datore di lavoro sia al Rappresentante eventuali episodi che potrebbero aver messo in pericolo la sua sicurezza oppure quella degli altri lavoratori.

Tutte queste disposizioni si applicano a coloro che lavorino come imbianchini per ditte e aziende. Il libero professionista e artigiano sarà responsabile per se stesso e dovrà applicare, pur lavorando da solo, tutte le norme previste per la sicurezza sul posto di lavoro.