La Cassazione è intervenuta molto recentemente in merito al tema della comproprietà di un ascensore del condominio, grazie alla sentenza 20713 del 4 settembre del 2017. La Suprema Corte ha voluto ricordare, come prima cosa, come le spese per l’installazione ex novo di un ascensore in un condominio, siano da ripartirsi in modo proporzionale rispetto al valore della proprietà che appartenga a ciascun condomino.

Questo a differenza delle spese previste per la manutenzione dell’ascensore oppure per la sua ricostruzione nel caso in cui questo sia già esistente. Inoltre, la Cassazione si è pronunciata anche in merito al metodo decisionale per prevedere l’installazione di un nuovo ascensore.

Comproprietà ascensore del condominio, come deve pronunciarsi l’assemblea

Come indicato dalla Corte di Cassazione la decisione per l’installazione di  un nuovo ascensore nel condominio dovrà essere presa in assemblea e con il consenso di tutti i condomini. In questi casi, la comproprietà di un ascensore del condominio è assicurata.

Qualora l’intervento di nuova installazione non venga approvato nell’assemblea sarà comunque eseguibili, ma solo con l’intervento economico dei condomini favorevoli all’esecuzione dei lavori. In questi casi, la proprietà dell’ascensore di condominio non sarà divisa tra tutti i condomini, ma solamente tra loro che abbiano pagato per la sua realizzazione.

In questi casi si potrà parlare di una situazione di comunione parziale tra i proprietari dell’ascensore condominiale. Questa comunione verrà distinta rispetto al condominio stesso, almeno fino a quando anche gli altri condomini non abbiano deciso di potervi e volervi partecipare. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, è sempre possibile il successivo subentro.