Grazie all’approvazione del DPR 120, che è entrato in vigore lo scorso 22 agosto, è oggi possibile il riutilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da alcuni terreni, ma solo seguendo determinate regole. Prima del provvedimento questo non era praticamente possibile, in quanto si tendeva ad essere molto più conservativi nell’interpretazione delle norme.

Le possibilità di riutilizzo sono previste in particolare dagli articoli 25 e 26 del Decreto che possono essere valutati nel dettaglio in modo da cogliere quelle che solo le sue indicazioni specifiche.

Riutilizzo di terre e rocce da scavo, il contenuto degli articoli 25 e 26 del DPR

Secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del Decreto è possibile il riutilizzo di terre e rocce da scavo per terreni che siano stati bonificati, ma solo dopo il completamento della caratterizzazione. Inoltre, dovranno essere preliminarmente eseguite delle indagini private.

Secondo quanto previsto dall’articolo 25 potranno essere realizzate attività di scavo solo in siti precedentemente bonificati che abbiano già subito, come già indicato, le indagini di caratterizzazione. L’Arpa, inoltre, dovrà condurre delle analisi specifiche in merito al contenuto dei terreni e delle terre e rocce da scavo.

Nel caso in cui si valutasse la presenza di contaminazioni durante le indagini, queste dovranno essere oggetto di una nuova bonifica.

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto si potranno riutilizzare le terre e rocce da scavo prelevate solo nel caso in cui nel sito bonificato siano state rispettate le Csc che siano applicabili alla destinazione d’uso specifica del sito di provenienza.