Sommario

Dal 22 agosto scorso è entrato in vigore il DPR 120 che regola, tra le altre, la materia delle terre e rocce da scavo. Oggi sarà possibile, rispettando alcune fondamentali condizioni, riutilizzare alcuni materiali in quanto la nuova normativa non è più conservativa come quella presente sino alla riforma.

In particolare si prevede come sia possibile riutilizzare il terreno che non sia contaminato, qualora questo provenga da siti che siano stati sottoposti a bonifica. Inoltre, le disposizioni del DPR diversificano i cantieri a seconda della loro tipologia.

Terre e rocce da scavo, i principi fondamentali

A livello generale, in merito alla materia delle terre e rocce da scavo il nuovo DPR ha previsto alcune modifiche, quali:

  • Chiarimenti in merito ad alcune definizioni:
  • Tempi certi per le risposte nel caso in cui si compiano analisi sui terreni;
  • Chiarimenti in merito alla regolamentazione dei depositi intermedi per i materiali;
  • Revisione per alcune procedure relative alle aree sottoposte a bonifica;

Come si è già potuto accennare, oltre a queste disposizioni generali, il Decreto diversifica anche le tipologie di cantiere in relazione al trattamento delle terre e rocce da scavo.

Terre rocce da scavo nei cantieri in VIA o AIA

In relazione alle terre e rocce da scavo nei cantieri in VIA o AIA, l’articolo 12 del decreto prevede che per effettuare la verifica dei requisiti di qualità ambientale in merito al terreno scavato, l’operatore debba richiedere all’Arpa la convalida riferita ai valori dei terreni da poter riutilizzare. L’Arpa dovrà dare la sua risposta entro un tempo massimo di 60 giorni.