L’obbligo del deposito sismico sarebbe esteso ad ogni tipo di costruzione, anche a quelle strutture che siano state realizzate in legno. Lo ha affermato il Tar del Molise, con la sentenza de 14 settembre del 2017, numero 304, con la quale è stato analizzato, e anche esplicato, il contenuto dell’articolo 93 del Testo Unico dell’Edilizia, che si occupa della Denuncia dei Lavori e della presentazione dei progetti per le costruzioni in zone sismiche.

Cosa prevede l’articolo 93 per il deposito sismico

L’articolo 93 del Testo Unico dell’Edilizia prevede come chi voglia effettuare delle costruzioni, delle sopraelevazioni o delle riparazioni in zone simiche dovrà darne preavviso scritto allo sportello unico che ne darà comunicazione all’ufficio tecnico della Regione.

Il progetto riferito alla costruzione dovrà essere allegato alla domanda e dovrà anche essere firmato da un responsabile, che potrà essere un architetto, un geometra, un ingegnere oppure un perito edile. Inoltre, si prevede un contenuto minimo per il progetto, che può variare a seconda della Regione nella quale si troverà l’immobile oggetto di lavori.

Inoltre, sarà fondamentale aggiungere una relazione in merito alla fondazione dell’immobile, che dovrà anche vedere l’indicazione dei criteri che saranno stati utilizzati per la scelta della fondazione, questo sempre in modo dettagliato.

Per quanto riguarda il deposito sismico, questo ha una portata generale e riguarda ogni tipo di costruzione che venga effettuata o ristrutturata nelle aree sismiche. Quindi, anche le costruzioni in legno saranno soggette a tale obbligo di previsione del deposito stesso senza alcuna esclusione.