Presentare una istanza di conformità richiede sempre una risposta da parte dell’Amministrazione, oppure è possibile che anche il silenzio abbia un valore? Secondo quanto indicato dal Tar della Campania di Napoli, Sezione VIII nella sentenza dell’11 settembre 2017, numero 4329 anche il silenzio avrà uno specifico valore.

In modo particolare, diversamente da quanto accade per altri tipi di atti, il silenzio non equivarrà ad una conferma di quanto richiesto (il così detto silenzio-assenso) ma ad un vero e proprio rifiuto, e quindi al rigetto relativo all’istanza medesima.

Istanza di conformità e il rigetto

L’ istanza di conformità alla quale si fa qui riferimento è quella presentata secondo le disposizioni dell’articolo 36 del DPR 380 del 2001: si tratta della richiesta del così detto permesso in sanatoria. La legge prevede, in questi casi, che l’ufficio del comune, dopo la richiesta del permesso stesso, si pronunci, sempre individuando un’adeguata motivazione, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Nel caso in cui questi 60 giorni passino senza una risposta da parte dell’Amministrazione, allora la richiesta deve ritenersi rigettata. In questi casi, quindi, il Tar ha anche sottolineato come il privato potrà impugnare la decisione dell’Amministrazione non per la mancanza di una motivazione ma proprio per il diniego della concessione.

Le indicazioni della norma in merito alla motivazione, ovviamente, non s applicano ai casi di rigetto per silentium: qui si ritiene che sia sufficiente il rifiuto espresso mediante il silenzio stesso. La persona che voglia ricorrere contro la decisione del Comune potrà farlo, e dovrà allegare delle motivazioni che consentano di ribaltare l’idea che l’Amministrazione potrebbe aver maturato in merito all’istanza stessa.