Una richiesta di condono può vedere due differenti risposte da parte dell’Amministrazione pubblica alla quale verrà presentata: positiva o negativa. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV dell’11 settembre 2017, con il numero 4268, il diniego del condono sarà indicato come legittimo se dagli atti che siano stati allegati dal richiedente possano emergere dubbi in merito all’effettivo momento nel quale sia stato realizzato l’abuso edilizio.

Questa sentenza va a confermare ulteriormente gli orientamenti giurisprudenziali amministrativi già presenti in precedenza, che indicano come doversi comportare nei casi in cui si voglia ottenere un condono edilizio.

Richiesta di condono, le prove sono a carico del richiedente

Nel momento in cui si effettui una richiesta di condono sarà chi la presenti ad avere l’onere della prova, sia in merito all’opera realizzata sia all’ultimazione della stessa, in modo da poter avere una certezza in relazione al momento in cui sia stato effettivamente compiuto l’abuso edilizio.

Questo orientamento, confermato dal Consiglio di Stato, era già stato indicato dal Tribunale anche in sentenze precedenti che confermavano il potere dell’Amministrazione, in assenza di tali prove certe, di negare il condono e di irrogare anche la sanzione riferita alla demolizione dell’immobile costruito.

Richiesta di condono, il ruolo dei “dubbi”

La recente sentenza del Consiglio di Stato fa un ulteriore passo avanti, specificando come, anche in presenza di prove presentate dal richiedente, l’Amministrazione possa comunque rifiutare la richiesta di condono qualora siano ancora presenti dubbi rilevanti in merito al momento in cui siano state concluse le opere oggetto dell’abuso.