Un progettista che si sia occupato di delineare gli aspetti principali di un lavoro per delle gare d’appalto non potrà essere anche affidatario delle concessioni legate proprio alle attività di realizzazione concreta del progetto. Questo concetto è stato ribadito dal Tar della Valle d’Aosta con la sentenza 21 del 2017.

In particolare, queste specificazioni sono già presenti all’interno del Codice degli Appalti, ma in merito ad un caso concreto è stato sottolineato tale divieto, indicando anche le ragioni specifiche per il diniego.

Gare d’appalto, la protezione contro il conflitto di interesse

L’obiettivo di queste disposizioni, e anche della decisione del Tar che ha ribadito le incongruenze che si potrebbero verificare in un caso concreto, è abbastanza palese. Si vogliono, infatti, evitare tutte le possibili forme di conflitto di interesse.

Infatti, il divieto di partecipazione ai lavori successivi viene esteso anche ai collaboratori e ai dipendenti di chi sia l’affidatario dell’attività di progettazione. Inoltre, si comprendono anche coloro che abbiano svolto tutte la attività di supporto alla progettazione, e anche i dipendenti di queste altre aziende o studi.

L’unico caso nel quale si potrà fare un’eccezione a tale regola riguarda le situazioni nelle quali il progettista sia in grado di dimostrare che l’esperienza che abbia acquisito durante la realizzazione del progetto non costituisca per lui un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Infatti, qualora questo invece sia vero si verificherà il caso esposto nella causa discussa dal Tar nel quale l’aggiudicazione della gara d’appalto è stata annullata e il lavoro è stato affidato alla seconda azienda in graduatoria.