L’ installazione di tralicci e di altri sistemi di comunicazione elettronica, come i classici ripetitori, può vedere l’utilizzo del così detto silenzio-assenso. Infatti, sarà necessario rispettare sicuramente la procedura speciale prevista dalla legge, ma sarà anche possibile, qualora non ci siano comunicazioni da parte dell’Ente Locale che è competente per territorio, godere del sistema di autorizzazione automatico.

Questo è stato ribadito dalla recente sentenza del Tar del Lazio, in particolare nella sezione II quater di Roma, emessa il 5 settembre 2017 con il numero 9597. In questo caso, si è anche sottolineato come sia illegittima la richiesta di integrazione dei documenti nel caso in cui siano trascorsi 15 giorni dal momento di presentazione dell’istanza.

In che modo si svolge il procedimento per l’ installazione di tralicci

Per l’i nstallazione di tralicci, trasmettitori e altre infrastrutture dedicate alle comunicazioni, si segue un procedimento specifico, per il quale chi voglia operare in tal senso dovrà ottenere un’autorizzazione da parte dell’Ente locale competente per territorio e un accertamento previo dell’Arpa.

Il procedimento prenderà poi avvio su istanza di parte, con la presentazione di una domanda all’Ente locale dei soggetti che siano stati abilitati. Questa domanda dovrà comprovare il rispetto delle disposizioni di legge e dei limiti di esposizione.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza sarà possibile, per il responsabile del procedimento, richiedere il rilascio di dichiarazioni e di eventuali integrazioni. Tuttavia, se questo potere non viene esercitato, nel termine di 90 giorni sarà possibile godere del silenzio assenso e poter procedere all’ installazione dei tralicci o delle altre infrastrutture.