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La sicurezza scolastica potrebbe vedere un nuovo sistema per l’imputabilità delle responsabilità, almeno secondo le ultime proposte di legge. Queste, infatti, andrebbero ad indicare come il dirigente scolastico potrebbe non essere responsabile nel caso di danni strutturali agli edifici qualora abbiano assolto a tutti i propri obblighi a livello tecnico.

Infatti, la responsabilità si potrebbe imputare solamente a chi abbia le competenze specifiche e tecniche particolari per poter comprendere quali possano essere i pericoli provenienti da un danno ad un edificio e non a chi diriga semplicemente l’istituto.

Sicurezza scolastica, cosa cambierebbe

Ad oggi, in merito alla sicurezza scolastica sono previste delle disposizioni, quelle del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, che indicano come sia il dirigente scolastico a doversi occupare degli adempimenti per gli interventi di manutenzione e di tipo strutturale per gli edifici.

Invece, il disegno di legge 3830 prevedrebbe la possibilità, per i dirigenti scolastici, di essere esentati dalle responsabilità qualora essi abbiano potuto assolvere con tempestività agli obblighi di richiesta degli interventi di manutenzione e di tipo strutturale.

Allo stesso tempo, il secondo disegno di legge, il numero 3963, conferirebbe al dirigente solo l’obbligo di vigilanza in merito ai rischi attinenti all’attività scolastica. Infatti, questo potrebbe non avere competenze tecniche in merito alla valutazione dei rischi strutturali legati agli edifici.

Sicurezza scolastica, a chi le competenze?

Partendo da questi presupposti, la proposta in merito alla sicurezza scolastica prevedrebbe la necessità di interventi da parte degli enti locali che siano proprietari degli edifici per assicurare la vigilanza in merito alle strutture.