Il cambio di destinazione d’uso consente di modificare le possibilità di utilizzo di un immobile ed ora sarebbe possibile, ad alcune condizioni, anche all’interno dei centri storici. Tale possibilità è stata decisa già dalla legge 96 del 2017, la così detta Manovrina, ma ora anche il Tar della Toscana avrebbe confermato tale orientamento.

Grazie alla sentenza 1009 del 2017 il Tribunale Amministrativo sarebbe stato in grado di indicare le modalità con le quali mettere in pratica i contenuti della manovra, sempre con la necessità di rispettare alcune condizioni particolari.

Cosa accadeva prima della Manovrina

A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, la 6873 del 2017, era stato stabilito come nel cambio di destinazione d’uso si rendesse necessario il permesso di costruire in quanto questo si configurava come una ristrutturazione di alto livello. Tuttavia, in moltissimi centri storici le ristrutturazioni pesanti sono vietate e questo renderebbe praticamente immutabile l’utilizzo, o il mancato utilizzo, delle strutture presenti in queste aree cittadine.

Rientrando nel restauro e risanamento conservativo, il cambio destinazione d’uso in centro storico si può fare con una SCIA. Lo aveva già stabilito la Manovrina 2017 (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017), lo ha ribadito il TAR Toscana con la sentenza 1009/2017, che mette in pratica proprio la Manovrina. Tutto dipende da come viene qualificato l’intervento di cambio di destinazione d’uso e non dal titolo abilitativo richiesto.

Cosa accade ora

Grazie alla Manovrina è stato modificato l’articolo 3 comma 1 lettera c del Testo unico sull’edilizia che ora rende possibile il restauro e vi comprende anche il cambio di destinazione d’uso, nel momento in cui questo sia compatibile con le caratteristiche dell’edificio. Questa possibilità è stata confermata anche dalla recente sentenza del Tar della Toscana.