Una nuova sentenza della Corte di Cassazione ha consentito di interpretare meglio i casi nei quali si evidenzino dei vizi di progettazione durante una costruzione oppure lo svolgimento di un appalto. La Corte si è pronunciata a riguardo nella sentenza 20214 del 2017 che determinerà delle modifiche nel rapporto tra progettisti e committenti.

In particolare, l’impresa che si occupi della pianificazione dovrà valutare anche la presenza di eventuali errori oppure di vizi già nel progetto iniziale. In questi casi, sarà obbligata a denunciare tali vizi e dovrà sottolineare la situazione nei confronti del committente. Inoltre, è stato specificato come la responsabilità dell’impresa si possa inquadrare anche nel caso in cui questa, pur non accorgendosi dei vizi, avrebbe avuto le competenze per farlo. Sarà, quindi, anche in questa situazione responsabile per gli errori che siano stati commessi nella realizzazione dell’opera.

Le responsabilità dell’appaltatore nel caso di vizi di progettazione

Ci si potrebbe chiedere quali possano essere le responsabilità dell’appaltatore qualora si verifichi la presenza di vizi di progettazione. Secondo la Cassazione, l’impresa, anche qualora venga chiamata a realizzare un progetto non proprio (come nel caso in esame), sarà obbligata a rispettare le regole e a realizzare un’opera che sia conforme alle leggi.

Questo sarebbe possibile, quindi, anche nel caso di intervento successivo e anche in tutte quelle situazioni in cui si sia verificata un’ingerenza da parte del committente nella progettazione stessa. Qualora, quindi, si verifichi tale tipo di mancanza, l’imprenditore sarà chiamato a risarcire il danno nel caso in cui, sulla base delle sue competenze, si fosse accorto dei vizi che fossero stati causati da errori di progettazione o anche dalla direzione dei lavori, e non si sia occupato di denunciarli al committente. La responsabilità dell’imprenditore si configura anche nel caso in cui questo non abbia rilevato i vizi, ma avrebbe potuto farlo sulla base delle sue competenze.