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Dopo aver introdotto alcune semplificazioni in merito alla presentazione dei documenti per le procedure edilizie, arriva la prima sentenza del Tar per l’Edilizia, relativa al così detto BIM, il Building Information Modeling, il nuovo modello che dovrà essere utilizzato per le informazioni relative alle edifici.

In particolare, il tribunale è quello di Milano e si è pronunciato con la sentenza 1210 del 2017 riferita ad una procedura di gara che era stata indetta dal Comune di Milano per l’aggiudicazione di un appalto. L’appalto era del tipo integrato complesso e aveva ad oggetto l’affidamento di un incarico di progettazione, oltre alla demolizione e alla successiva ricostruzione, riferiti ad una scuola elementare.

L’elemento innovativo della Sentenza Tar Edilizia

Questa sentenza del Tar per l’Edilizia ha inserito un elemento innovativo, ed è per questo motivo che è interessante da prendere in considerazione. Infatti, essa indica come nel momento in cui sia stata effettuata la verifica relativa al modello BIM sia stato preso in considerazione solo il file nativo inviato dai candidati.

Questo perché, sempre secondo il Tribunale Amministrativo, sarebbe noto, anche a livello di letteratura internazionale, come in fase di esportazione il file IFC potrebbe perdere una parte dei propri dati.

Le indicazioni di BuildingSmart

In merito al contenuto di questa sentenza del Tar per l’Edilizia è intervenuta anche BuildingSmart, un’associazione italiana che si occupa del comparto edilizio e della sua continua innovazione.

In questo caso, l’associazione ha indicato come non esistano pubblicazioni che possano argomentare in modo positivo in merito alla supposta perdita di dati cagionata dall’esportazione di un file che soddisfi comunque i requisiti previsti dal formato UNI EN ISO 16739:2016, il così detto IFC. La perdita di dati potrebbe avvenire, quindi, per altri motivi ma non certo per la semplice operazione di esportazione di un file nel momento in cui questo venga inviato.