Le Agevolazioni Edilizie riferite ai Piani di Recupero potranno essere oggetto di ripetizione nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vendita. In particolare, si fa riferimento a tutte quelle agevolazioni che possono essere richieste nel momento in cui sia stata effettuata una ristrutturazione oppure sia stato operato un risanamento dell’immobile nelle zone di recupero.

Le riduzioni, previste dalla legge 168 del 1982, riguardano l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale. Si pensava che queste agevolazioni non potessero essere richieste una seconda volta, ma ora è stato reso possibile grazie ad un’interpretazione della Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione sulle Agevolazioni Edilizie

La Corte di Cassazione è proprio intervenuta al fine di determinare la possibilità, o meno, di godere nuovamente delle Agevolazioni edilizie, con la sentenza 19543 del 4 agosto del 2017 della Sezione Tributaria Civile. La Corte ha stabilito come nel caso in cui un immobile sul quale siano state effettuate già opere di risanamento, nel caso di compravendita, consenta all’acquirente di richiedere nuovamente le agevolazioni qualora si intervenga una seconda volta.

Per poter avanzare la richiesta sarà necessario che il nuovo proprietario si impegni nella realizzazione di ulteriori interventi conservativi e di recupero, come forme di demolizione e successiva ricostruzione. In ogni caso, gli interventi messi in atto dovranno migliorare notevolmente lo stato dell’immobile e consentirne una rivalutazione dal punto di vista generale e strutturale. Un altro requisito richiesto dalla legge per poter richiedere le Agevolazioni Edilizie è costituito dal fatto per il quale il piano di recupero dovrà essere aderente e conforme a quanto stabilito dal Piano di Recupero Generale che sarà stato adottato dal Comune nel quale si trovi l’immobile.

Questo proprio perché queste disposizioni si possono applicare solo a quegli edifici che si trovino nelle zone di recupero, e non a tutti i tipi di immobile.