La discussione relativa alla possibilità di utilizzare i rinomati voucher per il pagamento dei lavoratori ha avuto inizio già all’esordio della scorsa primavera, quando questo metodo retributivo è stato escluso per il lavoro di tipo occasionale. Oggi, tuttavia, con la nuova disciplina relativa alla retribuzione dei lavoratori occasionali sembra che qualcosa sia stato introdotto, anche se i Voucher Edilizia non potranno più essere emessi come avveniva in passato.

È stato, in particolare, previsto il così detto Libretto di Famiglia con il quale le persone fisiche potranno pagare i collaboratori domestici, come le baby sitter e tutti coloro che si vogliano retribuire “alla luce del sole” e in modo regolare. Invece, per chi abbia un’impresa che non preveda più di cinque dipendenti si utilizza un altro tipo di contratto, che viene chiamato, come già avveniva in passato, “Contratto di prestazione occasionale”.

 Voucher Edilizia Eliminati

Sicuramente i Voucher dell’Edilizia sono stati eliminati, ma sembra che anche per quanto riguarda la nuova disciplina dei contratti ci siano delle esclusioni per quanto concerne il settore edile. Infatti, con riferimento al Contratto di Prestazione Occasionale, non si prevede la possibilità di applicare questa normativa a tutto il settore delle costruzioni, che un tempo era davvero quello che più vedeva l’utilizzo di questi strumenti retributivi alternativi.

Tutte le aziende che operino nel settore edile, quindi, dovranno regolarizzare i propri lavoratori utilizzando forme contrattuali differenti, non potendo più emettere voucher e non potendo più individuare come impiegati occasionali coloro che presteranno la propria opera per costruire un palazzo oppure per l’escavazione. Obiettivo di questa riforma sarebbe quello della certa regolarizzazione dei lavoratori in tanti settori, e non solo. In questo modo si eliminerebbero molte forme di evasione fiscale e sarebbe possibile aumentare l’acquisizione dei contributi da parte delle casse previdenziali, a vantaggio di ogni tipo di lavoratore.