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Imbianchino come aprire la Partita Iva

 

Il lavoro di imbianchino rientra nelle attività edili e in quanto tale la Partita Iva viene aperta alla Camera di Commercio della propria provincia di residenza nella categoria Artigiani.

Come lavoratore autonomo non ha l’ulteriore obbligo di iscriversi al registro delle imprese, e viene definito dall’art. 2222 del codice civile ” colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente(…)”.

 

Tuttavia nelle visure camerali non esiste l’indicazione di “lavoratore autonomo” ma esiste quella di impresa individuale intendendosi il ” soggetto imprenditore individuale che può o meno avere dipendenti.” distinzione che la visura camerale evidenzia.

 

Nel caso in cui vi siano dei dipendenti oltre al responsabile d’impresa vuol dire che ci troviamo di fronte ad una vera e propria impresa con relativo regime fiscale e previdenziale associato. Possono verificarsi due casi:

-quello in cui l‘imbianchino viene chiamato su un cantiere ad assolvere una prestazione temporanea ed esterna, e in questo caso i piani di sicurezza, le analisi del rischio e gli obblighi di legge inerenti alla sicurezza sono dettati dal testo unico sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, d.lgs 9 aprile 2008, che riordina tutta la materia da quando il legislatore, già nel 1942, ha ritenuto di portare la sua attenzione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza del lavoratore.

 

Il Testo, oltre a vari aspetti che riguardano in generale la salute e la tutela dei luoghi di lavoro si sofferma particolarmente sul settore edile dettando norme precise sulla sicurezza nei cantieri, e quindi gli obblighi da parte dell’organizzazione del cantiere di fornire i presidi di tutela e sicurezza e vigilare sul loro utilizzo.

In questo testo viene richiamata la figura del “lavoratore autonomo”, che può essere il lavoratore chiamato a prestare la propria opera temporaneamente e senza vincolo di subordinazione, ed è previsto espressamente che sia il datore di lavoro ad estendere gli obblighi d’impresa, tutela e sorveglianza, anche al lavoratore privo di rapporto di subordinazione.

Imbianchino come aprire la Patita Iva

Quando l’imbianchino lavora in piena autonomia, nelle sue competenze rientrano lavori di tinteggiatura e decorazione di interni ed esterni, può dover usare ponteggi e sostanze chimiche, dovrà comunque attenersi a tutta una serie di normative comunitarie che riguardano:

l’uso delle attrezzature da lavoro(89/655/CEE;95/63/CEE-626/1994 e d.lgs 359/1999).
l’uso di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro( 89/656/CEE-626/1994).
prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di movimentazione manuale dei carichi che comportano rischi dorso-lombare(90/269 CEE-626/1994).

protezione dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni(90/394/CEE-97/42/CE,98/38 CE e d.lgs 66/2000);.
segnaletica di sicurezza(92/58CEE-d.lgs 493/1996).

Infine è giurisprudenza costante che, anche nel caso in cui l’ imbianchino assuma autonomamente una prestazione d’opera da un committente privato, debba essere lo stesso privato a vigilare sugli adempimenti normativi a tutela della sicurezza del lavoratore e prevenzione infortuni.