Voucher nell’edilizia: cosa sono? Come si possono impiegare?

L’utilizzo dei voucher nel mondo dell’edilizia è piuttosto diffuso, ed effettivamente questa particolare modalità di impiego dei lavoratori si rivela piuttosto adatta a questo ambito professionale.
Cerchiamo dunque di capire cosa sono i voucher, perché possono essere vantaggiosi per l’imprenditore e quali sono i limiti al loro utilizzo.

Il voucher è divenuto una realtà del mondo del lavoro italiano solo da breve tempo, ed ha subito riscosso un successo notevole: questo strumento sa effettivamente rivelarsi molto conveniente ed agevole per chi offre lavoro, ed è allo stesso tempo molto utile per evitare le prestazioni a nero.

C’è anche da dire che vi sono alcuni imprenditori che tendono ad abusarne, ma a questo faremo riferimento più avanti.

Come si accennava in precedenza si sono registrati diversi abusi per quel che riguarda l’utilizzo dei voucher, sia nel mondo dell’edilizia che in tutt’altri contesti lavorativi, ed è importante che il lavoro accessorio sia somministrato in modo appropriato, sia, ovviamente, per rispettare i lavoratori, sia per evitare le pesanti sanzioni previste per chi non si attiene alle leggi vigenti.
Quali sono, dunque, i principali limiti all’impiego dei voucher?
Anzitutto, la legge stabilisce che il datore di lavoro non possa riconoscere a un lavoratore, in questa modalità, più di 2.000 euro netti annui; qualora si intenda impiegare un lavoratore per una quantità di tempo annua superiore a quella corrispondente a tale retribuzione, sarebbe necessario porre in essere un contratto di lavoro dipendente.

Un altro aspetto da considerare è nel fatto che lavoratore e datore di lavoro devono essere legati da un rapporto diretto, ciò significa che se in un cantiere opera un’azienda in subappalto, la medesima non potrà assolutamente utilizzare i voucher per i suoi lavoratori.

Lo strumento del voucher, dunque, può rivelarsi molto utile per assicurarsi la forza lavoro necessaria nell’ambito dell’edilizia, allo stesso tempo tuttavia si può ricorrere a tale strumento solo ed esclusivamente per quel che riguarda esigenze di lavoro accessorio, e non rapporti di lavoro più duraturi.