Sommario

Capire a quali forme giuridiche sia necessario aderire, e adeguarsi, nel caso in cui si costituisca un’ impresa artigiana è fondamentale. Infatti, rispetto al passato sono cambiate molte regole e diversamente da quanto si potrebbe pensare, esiste anche la figura dell’imprenditore artigiano.

Un tempo, infatti, l’artigiano era visto un po’ come un soggetto che svolgeva la propria attività una categoria a parte, diversa da quella del lavoratore dipendente ma anche da quella del libero professionista. Proprio con l’obiettivo, invece, di eliminare tutte le incomprensioni le diverse Camere di Commercio hanno consentito di comprendere come muoversi nel momento in cui si voglia costituire un’impresa artigiana oppure ci si qualifichi nella forma dell’imprenditore artigiano.

Impresa Artigiana e Imprenditore Artigiano Chi deve iscriversi al Registro delle Imprese

Un primo elemento che è stato necessario chiarire si riferisce all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’Impresa artigiana e anche per l’imprenditore artigiano.

In particolare, tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla legge (Legge 443/85) dovrebbero sostenere l’iscrizione al Registro delle Imprese, con una distinzione tra le due categorie seguenti:

  • Impresa Artigiana
  • Imprenditore Artigiano

Si specifica come sia  imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L’imprenditore artigiano deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Tuttavia, si deve specificare come l’iscrizione al Registro delle Imprese debba seguire delle regole particolari per l’imprenditore artigiano e anche per l’impresa artigiana stessa.

Iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese

Si deve ricordare come la Legge Regionale n.7 del 18 aprile 2012 abbia abolito l’Albo delle Imprese Artigiane che esisteva in precedenza. In tutti questi casi, quindi, la Camera di Commercio competente per territorio, verificato il possesso dei requisiti, conferisce all’impresa la qualifica di “impresa artigiana” e la iscrive nella apposita sezione speciale del Registro Imprese.
L’iscrizione comporta l’inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari e quindi la vera e propria messa in regola dell’impresa artigiana.

Forme giuridiche previste per l’iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane

Le imprese artigiane che si iscrivano alla sezione speciale del Registro delle Imprese potranno avere, ed aderire, a differenti forme giuridiche. Infatti, non esiste un solo modo per poter esercitare l’attività artigiana.

Le forme giuridiche che sono oggi previste per l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese artigiane sono le seguenti:

Impresa individuale
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata con unico socio
Società a responsabilità limitata pluripersonale
Società cooperativa con soci contitolari

In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale, mentre nel caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le S.a.s. è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un’attività manuale.
Nelle SRL pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un’ apposita sezione separata.
Le SpA e le società in accomandita per azioni, invece, non possono essere iscritte nel Registro Imprese come impresa artigiana.

I requisiti soggettivi per l’iscrizione all’interno del Registro delle Imprese

A livello soggettivo dovranno essere rispettati alcuni requisiti, così da ottenere l’iscrizione all’interno del Registro delle Imprese.

 In particolare, i requisiti soggettivi sono i seguenti:

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
  • Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all’EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari);
  • Avere raggiunto la maggiore età;
  • Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo e coinvolgimento, proprio con il lavoro manuale, nel processo stesso;
  • Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%);
  • Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, auto riparatori, imprese di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione);

Requisiti oggettivi per l’iscrizione all’interno del Registro delle Imprese

Oltre ai requisiti soggettivi, quindi riferiti all’imprenditore, per potersi iscrivere al Registro delle Imprese sarà necessario anche avere dei requisiti oggettivi. Questi riguarderanno caratteristiche dell’impresa e non necessariamente delle persone in quanto lavoratori.

I requisiti oggettivi previsti dalla legge sono i seguenti:

  • Autonomia aziendale (possesso attrezzature e strutture idonee a svolgere l’attività anche minimali, ecc.);
  • Produzione di beni, anche semi lavorati e/o prestazione di servizi come elemento pregnante dell’attività di impresa;
  • Rispetto dei seguenti limiti dimensionali:
    – da 18 a 22 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie
    – fino a 12 dipendenti per l’impresa che lavora in serie purchè con lavorazione non del tutto automatizzata
    – da 32 a 40 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura
    – 8 dipendenti per l’impresa di trasporto
    – da 10 a 14 dipendenti per l’impresa edile

Determinazione del numero dei dipendenti

Come si è visto, un elemento importante è la determinazione del numero di dipendenti presenti all’interno dell’impresa artigiana. La determinazione, quindi, dovrà seguire dei criteri ben precisi, in modo da poter essere sempre guale e da non incontrare differenze tra un’azienda e un’altra.

Per determinare il numero dei dipendenti è necessario:

  • non considerare gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della Legge 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per un periodo di 2 anni;
  • non considerare i lavoratori a domicilio (ai sensi della Legge 877/73) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana:
  • non considerare i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali che siano impiegati all’interno dell’impresa;
  • considerare i familiari dell’imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana (articolo 230-bis del codice civile);
  • considerare i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana, tranne uno;
  • considerare i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta;

Prendendo in considerazione tutti questi elementi, partendo dall’attività svolta, individuando i riferimenti soggettivi e i requisiti oggettivi dell’impresa, sarà quindi possibile arrivare a determinare la necessità, o meno, di costituirsi come impresa artigiana e anche della sua iscrizione proprio al Registro delle Imprese.

Infatti, solo seguendo le disposizioni di legge un artigiano che venga inquadrato in tali casistiche potrà essere considerato “in regola” e capace, quindi, di esercitare la sua professione non solo in modo adeguato, ma anche riconosciuto dalla legge e a livello fiscale.

Fonte camera del commercio Milano